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	<title><![CDATA[MSNI: Sergio Lupinacci: Legge Stadi, un nuovo sviluppo economico per le aree sportive]]></title>
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	<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 12:36:01 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Sergio Lupinacci: Legge Stadi, un nuovo sviluppo economico per le aree sportive]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Legge stadi, il parere di Sergio Lupinacci, avvocato penalista.</p>
<p>La legge di Stabilit&agrave; 2014 ha introdotto &ndash; come &egrave; noto &ndash; nell&rsquo;ordinamento nazionale disposizioni che consentono l&rsquo;ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi ed in particolare di stadi di calcio.</p>
<p>La &ldquo;legge stadi&rdquo; (art. 1 comma 304 &ndash; 306), consente ora l&rsquo;adozione di una procedura amministrativa con tempi rigidi e ravvicinati, destinati a facilitare lo sviluppo di progetti imprenditoriali da parte di investitori privati in accordo con le societ&agrave; sportive o progetti direttamente presentati da parte di queste ultime. Velocit&agrave; e sicurezza: cosa dice la legge. La nuova legge, che semplifica le procedure amministrative e offre modalit&agrave; innovative di finanziamento &ndash; commenta l&rsquo;avvocato Sergio Lupinacci &ndash; intende tutelare la sicurezza degli impianti e degli spettatori, in continuit&agrave; con quanto previsto dal decreto legge n. 119/2014 (convertito in Legge n. 146/2014), introducendo misure straordinarie per la repressione di fenomeni di violenza ed illegalit&agrave; durante lo svolgimento delle competizioni sportive.</p>
<p>La legge stadi prevede ora che chi intenda realizzare l&rsquo;impianto sportivo dovr&agrave; presentare al Comune interessato uno studio di fattibilit&agrave;, da valere quale progetto preliminare, corredato di un piano economico finanziario e dell&rsquo;accordo con una o pi&ugrave; associazioni sportive utilizzatrici l&rsquo;impianto in via prevalente. Valutato il progetto &ndash; prosegue Lupinacci &ndash; il Comune deve dichiarare il pubblico interesse della proposta entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio, indicando eventualmente le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Sulla base dell&rsquo;approvazione del progetto preliminare, il proponente deve presentare il progetto definitivo al Comune, che dovr&agrave; deliberare in via definitiva entro 120 giorni dalla presentazione del progetto; nel caso la competenza spetti alla Regione la delibera dovr&agrave; esser presa entro 180 giorni cos&igrave; da determinare la dichiarazione di &ldquo;pubblica utilit&agrave;, indifferibilit&agrave; e urgenza dell&rsquo;opera medesima&rdquo;.</p>
<p>Una stretta di mano tra Renzi e De Laurentiis e finisce l&rsquo;era degli stadi lumaca. Per concludere: l&rsquo;intero&nbsp;iter&nbsp;amministrativo dovrebbe essere completato in 12 &ndash; 15 mesi,contro i 4-5 anni di attesa cui eravamo abituati. La legge &ndash; aggiunge Sergio Lupinacci &ndash; introduce poi la possibilit&agrave; per lo stesso Consiglio dei Ministri, in caso di decorrenza infruttuosa dei termini per l&lsquo;approvazione del progetto da parte dell&rsquo;ente territoriale competente, di adottare i provvedimenti necessari. Un nuovo sviluppo economico per le aree sportive. Oltre alla accelerazione dei tempi burocratici, la legge dovrebbe occuparsi anche dello sviluppo dell&rsquo;area circostante al nuovo stadio, prendendo esempio dalle esperienze di altri Paesi &ndash; la Gran Bretagna prima di tutto &ndash; dove accanto al complesso sportivo sorgono esercizi commerciali e servizi, in grado di attrarre un numero elevato di consumatori e turisti. Lo studio di fattibilit&agrave; potr&agrave; quindi prevedere &ldquo;atti di intervento strettamente funzionali alla fruibilit&agrave; dell&rsquo;impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico &ndash; finanziario dell&rsquo;iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici&rdquo;(con esclusione della realizzazione di complessi residenziali).</p>
<p>D&rsquo;altronde, &egrave; innegabile che, ad oggi, il rilancio dell&rsquo;impiantistica sportiva non possa prescindere dall&rsquo;intervento di capitali privati che dipendono dalla possibilit&agrave;, per chi investa, di ottenere un certo equilibrio finanziario tra costi di realizzazione e di gestione dell&rsquo;impianto e ricavi attesi; ricavi che per essere appetibili dovranno necessariamente essere maggiori di quelli derivanti dalla sola vendita dei biglietti dell&rsquo;evento sportivo. L&rsquo;auspicio &ndash; conclude Lupinacci &ndash; &egrave; ora che la legge possa convincere le societ&agrave; a presentare e a definire progetti di ammodernamento e costruzione di complessi sportivi in grado di competere con gli stadi europei, incentivando cos&igrave; un crescente investimento privato nel Paese.</p>
<p>Sergio Lupinacci, avvocato penalista (www.studioalc.it) FONTE: The Chronicle</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/1HIa7SV">https://bit.ly/1HIa7SV</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fabrizio Del Dongo</dc:creator>
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