Oggi mi sento stranamente romantica...
Sei ignorante o istruito? Scoprilo con questo veloce quiz!
Istruzioni: cerchia con un pennarello le risposte che riteni corrette, in basso trovi le soluzioni esatte, non sbirciare! Alla fine ricordati di postare un commento con il numero di risposte esatte!
1. Quanto durò la "Guerra dei cent'anni"?
116 anni
99 anni
100 anni
150 anni
2. In quale paese si trova il "Cappello di Panama"?
Brasile
Cile
Panama
Ecuador
3. In quale mese dell'anno i russi festeggiano la "Rivoluzione d'ottobre"?
Gennaio
Settembre
Ottobre
Novembre
4. Qual era il nome del re "Giorgio V"?
Alberto
Giorgio
Manuele
Giona
5. Da quale animale prendono il nome le Isole Canarie?
Canarino
Canguro
Cavallo
Cane
Ecco le risposte esatte:
1. La "Guerra dei cent'anni" duro 116 anni, dal 1337 al 1453.
2. Il "Cappello di Panama" si trova in Ecuador.
3. La ricorrenza della "Rivoluzione d'ottobre" cade il 7 novembre.
4. Il vero nome di re Giorgio IV era Alberto, il re cambio nome nel 1936.
5. Le Isole Canarie prendono il nome dal cane, in latino canis.
Posta il numero di risposte esatte!!! ;)
Chi acquista su internet della merce contraffatta (per esempio, un bene che riporta un marchio falso, ma di fattezze identiche a un altro più noto, come potrebbe essere un finto Rolex) rischia soltanto una sanzione amministrativa (quella prevista daldecreto legge n. 35 del 14 marzo 2005) e non una condanna penale.
In particolare una recente e importante sentenza della Cassazione (sentenza n. 22225/12) ha escluso si possa parlare, in questi casi, del reato di ricettazione o di "acquisto di cosa di sospetta provenienza".
La Corte ha così scagionato l'acquirente di alcuni orologi falsi provenienti dalla in Cina e bloccati, in un momento successivo, alla dogana.
Tale comportamento è considerato illecito penale da una direttiva della Comunità Europea (direttiva n. 2004/48/CE), che non è stata, ancora per il momento, recepita nel nostro ordinamento.
Il che significa che tutt'al più l'Italia potrà essere condannata per inadempienza agli obblighi comunitari, ma il cittadino che acquisti falsi su internet non rischia di macchiarsi la fedina penale.
In ogni caso, l'incauto acquirente dovrà sempre sperare che i prodotti non vengano bloccati alla dogana, altrimenti rischierà in ogni caso una confisca.
I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:
1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
2) quella paranormale o ufologica.
Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.
Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???
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La corte di cassazione ha emesse una sentenza che si preannuncia molto importante per i futuri rapporti tra contribuenti ed Equitalia: in effetti, secondo la Corte di Cassazione, il cittadino può avere diritto a conoscere il contenuto esatto della cartella esattoriale invece che il semplice estratto. L’associazione Noi Consumatori, da sempre avverso alla società di riscossione, ha provato a spiegare cosa è successo in questo caso.
Nel dettaglio, non si parla praticamente mai delle sentenze giuridiche che riguardano la società partecipata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, ma a fine settembre la condanna contro Equitalia meritava più attenzione, dato che è stato previsto l’annullamento di migliaia e migliaia di cartelle, per un importo totale di 400mila euro. Il motivo consisteva nella poca chiarezza delle motivazioni del pagamento.
In effetti, la società di riscossione si era limitata a inviare il già citato estratto a ruolo. Di cosa si tratta esattamente?
Questo documento non è altro che l’elenco di tutte le somme di denaro cui ha diritto l’Erario: il ruolo è il tipico mezzo della riscossione coattiva, ma questo vuol dire che nessuno fino ad ora aveva controllato le cartelle complete e integrali. La stessa Noi Consumatori ha parlato di una sentenza “storica”, ma davvero la vita dei contribuenti diventerà più semplice?
Equitalia ha avuto i suoi meriti, ma anche le sue pecche, dunque è giusto pagare in caso di errori, proprio come in questo caso: la speranza è che da oggi in poi vi possa essere più trasparenza e chiarezza quando si richiedono delle somme così importanti, altrimenti si rischia di penalizzare ulteriormente i cittadini con una pressione fiscale esagerata.
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
#ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.
#ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.
#ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.
#ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.
Allegro, ma non troppo mi piace 3345 giorni fa
chiediamocelo !
Luana Mattia mi piace 3375 giorni fa
Oggi è il primo giorno di primavera. Esattamente alle 23.45 del 20 marzo inizierà ufficialmente la primavera.
Un momento: ma non ci hanno insegnato che la primavera inizia il 21 marzo?
Perché allora ne stiamo parlando con un giorno d'anticipo?
Non ci sono errori, l'equinozio cade proprio oggi, 20 marzo, e rimarrà il 20 almeno fino al 2020.
La "colpa" - se così si può chiamare - è da ricercare nel calendario gregoriano attualmente in uso in gran parte del mondo. Un sistema imperfetto perché non rappresenta esattamente l'anno siderale, ossia il periodo orbitale della Terra intorno al Sole, che è pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi.
Il calendario gregoriano si basa sull'anno tropico o solare di 365 giorni: contempla cioè circa un quarto di giorno in meno di quello che serve alla Terra per completare la propria rivoluzione intorno al Sole. Questo fa sì che ogni anno l'equinozio cada 6 ore più tardi, finché non interviene - ogni 4 anni - l'anno bisestile, con un giorno "extra" a febbraio che serve a "riportare indietro" la sincronizzazione tra anno anno siderale e calendario gregoriano.
L’ereditiera americana Paris Hilton è stata arrestata nella città sudafricana di Port Elizabeth dopo aver assistito alla partita di calcio dei Mondiali, Brasile-Olanda, quarto di finale dei mondiali in corso in Sudafrica.
L’arresto è avvenuto all’uscita dello stadio Mandela Bay dove si è svolto il match. Secondo i media locali, l’accusa era di aver fumato marijuana con altre persone all’interno dello stadio.
L'ereditiera è comparsa in serata in tribunale a Port Elizabeth, vestita con un cardigan beige, stivali e pantaloni verdi. Sfoggiava anche uno smagliante collier di perle. E' stata subito rimessa in libertà. L’accusa a suo carico è stata ritirata, ha spiegato la polizia in un comunicato.
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