2568 giorni fa
90 MOTIVI PER CUI E' MEGLIO ESSERE UOMINI
...eressanti 65. Non devi lasciare la stanza per fare degli interventi d'urgenza al...spalle 68. Con 400 milioni di spermatozoi per colpo, potresti raddoppiare la pop...e il negoziante ti immagini nudo 75. Non devi fare finta di avere bisogno di dart...4222 giorni fa
3033 giorni fa
3042 giorni fa
7 cose da non fare con il trading Online
...guadagni sostenibili. L' importante è fare trading lentamente, con pazie...no le sette cose che i trader non dovrebbero fare durante il trading: 1. Risch...llo stesso paniere, potrebbero rompersi inun colpo solo. 2. Fare trading immediatamente dopo la...94 giorni fa
Cosa Fare in caso di afa e caldo
..., lestate si fa attendere, ma scommetto che di colpo verremo assaliti da caldo e...umi, fritture e dolciumi. Secondo Consiglio: Fare più pasti leggeri dura...lori muscolari. Decimo Consiglio: Evitare di fare sport nelle ore più cal...320 giorni fa
Elezioni FIGC 2018, Gravina il più completo e dettagliato dei candidati in gara
...opolare tra gli addetti ai lavori. Poi, con un colpo a sorpresa, prima è r... sindacalista. Un ruolo che poco ha a che fare con temi come economia, marke...one nel mondo del calcio, ha solo una opzione: fare ticket con il presid...2315 giorni fa
Confronto tariffe: perché conviene parcheggiare in aeroporto? Te lo spiega ParkinGO
...per motivi di lavoro. Se per partire dobbiamo fare un tragitto in aereo, è...dità. Stessa cosa al ritorno: basta un colpo di telefono e la navetta ver...visto che l’accompagnatore dovrà fare 4 viaggi anziché 2. E...3045 giorni fa
MyWot lo spyware camuffato da App di sicurezza
...alare alla Guardia di Finanza Del resto pensate veramente che MyWot dopo aver venduto per 10 anni i vostri dati, di colpo, cambi la propria politica e si metta a fare "il Bravo" ? The addon is spy...2042 giorni fa
CODICE 999 | Trailer italiano | Trama
...possibile, gli agenti capiscono che l'unico modo per mettere a segno il colpo è causare un 999, il...zotto sul campo è il diversivo perfetto di cui hanno bisogno per fare la rapina, ma se abbiano davve...2955 giorni fa
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Aperiodico gratuito di socializzazione |
| Contact Us
| Invita i tuoi amici
| RSS:
Blog
| Video
| News
| Links
|