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  • Un'ora alle Poste Italiane

    Utente sconosciuto 3009 giorni fa

    Mi è toccato spedire una lettera, una semplice busta imbottica con dentro un CD per la mia fidanzata e, purtroppo, non avevo i francobolli, quindi m'è toccato recarmi all'ufficio postale (di pomeriggio è aperta soltanto la sezione centrale) di Pisa, città in cui al momento vivo.

    fila alla posta

    Ahimè, già appena entrato ho notato l'infernale bolgia di clienti, divisi tra correntisti ed anonimi fruitori del servizio, tutti accaldati ed in cerca di un pò di frescura, chi sostando vicino all'ingresso, chi girovagando per l'area d'attesa sperando di beccare quell'alito di vento proveniente dalle finestre, i più rassegnati occupavano i posti a sedere.

    Mentre notavo con quanta lentezza gli impiegati servissero i clienti, vedo alzarsi l'addetta al mio sportello e sparire, stava servendo un ragazzo sulla trentina, che, sulle prime, mi è parso provenire dall'europa orientale.

    Dopo circa 20 minuti, la signora è tornata allo sportello con carta da pacchi, nastro e forbici, il ragazzo doveva spedire due pacchetti ma, essendo straniero, non conosceva le richieste dei nostri uffici, che non spediscono pacchetti non avvolti in qualche tipo di carta.

    Dopo aver fornito i dati per la spedizione, il ragazzo si attendeva due ricevute, una per ogni pacchetto, ma l'impiegata gliene ha fornita soltanto una. Lui ha cercato di chiedere l'altra, ma il suo italiano non è stato sufficiente, così si è voltato spaesato, cercando nella sala qualcuno che lo aiutasse.

    Ero dietro di lui ed in inglese mi sono offerto di dargli una mano, così ho scoperto che era tedesco e che mi ero sbagliato sulla sua nazionalità. In ogni caso gli faccio da interprete e spiego all'impiegata che lui sta chiedendo la seconda ricevuta, lei mi risponde che per la spedizione con "pacco ordinario, la ricevuta non è prevista".

    Il ragazzo sconsolato mi saluta con un sorriso e va via.

    Prima che ciò accadesse, stavo notando il rito che intercorre tra un cliente e l'altro: ogni volta che hanno terminato di servire qualcuno, gli impiegati non fanno scattare il numero per servire il cliente successivo, ma temporeggiano, controllano carte, si alzano, mettono a posto pacchi, oppure chiedono qualcosa a qualcuno che passa loro dietro o, ancora, scambiano 4 chiacchiere con i colleghi. Poi tornano a sedersi e, con estrema lentezza (sembra di guardare un rallenty) muovono il dito verso il pulsante che fa avanzare il contatore.

    La velocità arriva soltanto quando al numero chiamato non corrisponde cliente, allora inizia il balletto dei numeri che si susseguono a velocità supersonica, quasi che, quando chiamato, il cliente in attesa debba precipitarsi allo sportello in un battito di ciglia, pena la perdita del turno.

    Spazientito, ma per certi versi ironicamente divertito dal rito, ho cercato di cronometrarlo al meglio che potevo, beh, tra un cliente e l'altro, si arriva anche ad aspettare 5 minuti prima che il numeretto scatti di nuovo.....

    Non c'è che dire, viva l'(in)efficienza italiana!

  • Un'ora alle Poste Italiane

    Utente sconosciuto 3009 giorni fa

    Mi è toccato spedire una lettera, una semplice busta imbottica con dentro un CD per la mia fidanzata e, purtroppo, non avevo i francobolli, quindi m'è toccato recarmi all'ufficio postale (di pomeriggio è aperta soltanto la sezione centrale) di Pisa, città in cui al momento vivo.

    fila alla posta

    Ahimè, già appena entrato ho notato l'infernale bolgia di clienti, divisi tra correntisti ed anonimi fruitori del servizio, tutti accaldati ed in cerca di un pò di frescura, chi sostando vicino all'ingresso, chi girovagando per l'area d'attesa sperando di beccare quell'alito di vento proveniente dalle finestre, i più rassegnati occupavano i posti a sedere.

    Mentre notavo con quanta lentezza gli impiegati servissero i clienti, vedo alzarsi l'addetta al mio sportello e sparire, stava servendo un ragazzo sulla trentina, che, sulle prime, mi è parso provenire dall'europa orientale.

    Dopo circa 20 minuti, la signora è tornata allo sportello con carta da pacchi, nastro e forbici, il ragazzo doveva spedire due pacchetti ma, essendo straniero, non conosceva le richieste dei nostri uffici, che non spediscono pacchetti non avvolti in qualche tipo di carta.

    Dopo aver fornito i dati per la spedizione, il ragazzo si attendeva due ricevute, una per ogni pacchetto, ma l'impiegata gliene ha fornita soltanto una. Lui ha cercato di chiedere l'altra, ma il suo italiano non è stato sufficiente, così si è voltato spaesato, cercando nella sala qualcuno che lo aiutasse.

    Ero dietro di lui ed in inglese mi sono offerto di dargli una mano, così ho scoperto che era tedesco e che mi ero sbagliato sulla sua nazionalità. In ogni caso gli faccio da interprete e spiego all'impiegata che lui sta chiedendo la seconda ricevuta, lei mi risponde che per la spedizione con "pacco ordinario, la ricevuta non è prevista".

    Il ragazzo sconsolato mi saluta con un sorriso e va via.

    Prima che ciò accadesse, stavo notando il rito che intercorre tra un cliente e l'altro: ogni volta che hanno terminato di servire qualcuno, gli impiegati non fanno scattare il numero per servire il cliente successivo, ma temporeggiano, controllano carte, si alzano, mettono a posto pacchi, oppure chiedono qualcosa a qualcuno che passa loro dietro o, ancora, scambiano 4 chiacchiere con i colleghi. Poi tornano a sedersi e, con estrema lentezza (sembra di guardare un rallenty) muovono il dito verso il pulsante che fa avanzare il contatore.

    La velocità arriva soltanto quando al numero chiamato non corrisponde cliente, allora inizia il balletto dei numeri che si susseguono a velocità supersonica, quasi che, quando chiamato, il cliente in attesa debba precipitarsi allo sportello in un battito di ciglia, pena la perdita del turno.

    Spazientito, ma per certi versi ironicamente divertito dal rito, ho cercato di cronometrarlo al meglio che potevo, beh, tra un cliente e l'altro, si arriva anche ad aspettare 5 minuti prima che il numeretto scatti di nuovo.....

    Non c'è che dire, viva l'(in)efficienza italiana!

  • Le cartelle si possono contestare a Equitalia

    Gustavo 4232 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    La corte di cassazione ha emesse una sentenza che si preannuncia molto importante per i futuri rapporti tra contribuenti ed Equitalia: in effetti, secondo la Corte di Cassazione, il cittadino può avere diritto a conoscere il  contenuto esatto della cartella esattoriale invece che il semplice estratto. L’associazione Noi Consumatori, da sempre avverso alla società di riscossione, ha provato a spiegare cosa è successo in questo caso.

    Nel dettaglio, non si parla praticamente mai delle sentenze giuridiche che riguardano la società partecipata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, ma a fine settembre la condanna contro Equitalia meritava più attenzione, dato che è stato previsto l’annullamento di migliaia e migliaia di cartelle, per un importo totale di 400mila euro. Il motivo consisteva nella poca chiarezza delle motivazioni del pagamento.

    In effetti, la società di riscossione si era limitata a inviare il già citato estratto a ruolo. Di cosa si tratta esattamente?
    Questo documento non è altro che l’elenco di tutte le somme di denaro cui ha diritto l’Erario: il ruolo è il tipico mezzo della riscossione coattiva, ma questo vuol dire che nessuno fino ad ora aveva controllato le cartelle complete e integrali. La stessa Noi Consumatori ha parlato di una sentenza “storica”, ma davvero la vita dei contribuenti diventerà più semplice?

    image

    Equitalia ha avuto i suoi meriti, ma anche le sue pecche, dunque è giusto pagare in caso di errori, proprio come in questo caso: la speranza è che da oggi in poi vi possa essere più trasparenza e chiarezza quando si richiedono delle somme così importanti, altrimenti si rischia di penalizzare ulteriormente i cittadini con una pressione fiscale esagerata.

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3796 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3796 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3766 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • Rete sotto copertura TRE, addebiti indesiderati

    lilian 2659 giorni fa nel gruppo Telefonia e Cellulari

    Dopo l'aggiornamento della App di 3 (H3G) Area Clienti 3 molte persone si sono ritrovate addebiti da 18 centesimi per contenuti Emcube. Spesso questi addebiti non richiesti e non voluti, risultano ad orari per cui gli utenti dicono di non aver navigato, ma questo potrebbe essere dovuto anche ad una registrazione del traffico posticipata (il tutto non risulta essere molto chiaro)

    Area Clienti 3 è un’applicazione che i telefoni brandizzati hanno installata di default. 

    Addebiti Emcube gestore TRE

    In molti casi è la stessa Tre che invia messaggi ai clienti, messaggi che invitano ad entrare su siti con contenuti a pagamento !

    Qualora cliccassi sul link questo ti porta su uno dei siti che da navigazione mobile addebiterebbero dei costi sul tuo conto 3.

    Qual'ora venga inserita una sim della 3 su un telefono brandizzato Tim (ad esempio), potrebbe capitare che la homepage di default sia la pagina wap della TIM. Pochi sanno, che il traffico wap non è contemplato nell’offerta internet di Tre e quindi vi ritroverete con un inevitabile qualche sorpresa, e un addebito sulla vostra scheda.

    In molti altri casi, sono siti di news come Repubblica, a togliervi 18 centesimi, e anche quanto questi dovrebbero consentire di vedere la homepage senza pagare, nella realtà non lo fanno, e i soldi vi vengono addebitati lo stesso

    In alcuni casei delle persone si sono visto addebitare 45 centesimi di euro, dopo aver letto due articoli, contro i 18 centesimi previsti. 

    Ecco svelato l'arcano.

    Ma il rimedio ? Ecco le soluzioni possibili

    1. Soluzione più semplice ovviamente è non navigare su siti di NEWS 
    2. La seconda è Impostare Richiedi versione desktop dalle impostazioni del browser internet. Ulteriori dettagli QUI anche per i meno esperti.
    3. Se siete degli esperti e mettete mano al vostro cellulare, ma soprattutto avete i permessi di Root,  potete sempre scegliere di cambiare i DNS della vostra connessione o installare AdawayUlteriori dettagli

    Un ulteriore soluzione consiste nell'installare la APP Set DNS dallo store di Google, e settare come DNS prioritari, quelli di Google (i famosi 8.8.8.8) o quelli di OpenDNS

    Ho provato personalmente Set DNS, e Adaway, e vi posso assicurare che funzionano entrambi anche su telefoni non proprio nuovissimi (Galaxy S2).

  • NON rispondere alle telefonate truffa di Milano con prefisso 02

    Gustavo 2659 giorni fa nel gruppo Telefonia e Cellulari

    Tempo fa il portale https://www.studiocataldi.it aveva segnalato di fare attenzione alle chiamate provenienti dal numero, con prefisso di Milano 0280886927, perchè vi avrebbe scalato il credito dal vostro cellulare.

    Ora navigando su Facebook sono venuto a conoscenza di altri numeri che fanno più o meno lo stesso lavoro prosciugando il vostro conto telefonico, ve li posto tutti qui per facilità:

    0280886927
    02692927527
    0222198700
    0280887028
    0280887589

    Il mio consiglio è di metterli nella blacklist del vostro telefonino, utilizzando il programma CALLS BLACKLIST senza rispondere !

    attenti alle telefonate truffa

    In passato tecniche simili con chiamate provenienti da prefissi stranieri, o con numeri 899,  erano già state utilizzate, la novità ora consiste nell'uso di un prefisso italiano che a noi tutti può sembrare attendibile e innocuo, ma che in realtà viene effettuato da numerazioni a pagamento che contattano automaticamente l'utente.

    Perchè mi chiamano ?
    i vostri numeri sono finiti in alcuni elenchi ottenuti non si sa come e da chi (forse tramite finti annunci di lavoro, ma non ne avremo la sicurezza almeno fino a che la Finanza non avrà svolto le sue indagini) che sono stati fatti con l'unico scopo di truffare la gente, cercando di avere un tornaconto ad ogni risposta, anche se ottenuta in segreteria o persino senza risposta.

    ATTENZIONE ! 


  • Truffe via mail - soldi gratis - spam

    questa mattina ho ricevuto questa mail , chiaramente una truffa, la pubblico nella speranza di essere utile a qualcuno e evitargli tanti casini:

    image

    ________________________________

    #0000ff; ">Gentile Cliente,
    Ci e' arrivata una segnalazione di accredito di Euro 516,31 ricevuta dal UFFICIO POSTALE di MILANO. L'accredito e' stato temporaneamente bloccato a causa dell'incongruenza dei suoi dati, potra' ora verificare i suoi dati ed entro le prossime 48 ore le sara' accreditato l'importo ricevuto .


    Accedi a Poste.it »
    #0000ff; font-size: x-small; ">Acceda al servizio accrediti online di Poste.it e verifichi le sue operazioni »
    #0000ff; font-size: x-small; ">(il link è chiaramente fraudolento)#0000ff; font-size: x-small; ">

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