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Equitalia ha tempo 10 anni per il pignoramento, se non viene impugnata la cartella

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Dieci anni con la spada di Damocle dell’esecuzione forzata in caso di mancata contestazione della cartella esattoriale: la Cassazione fa da apripista a un orientamento contrario al contribuente.  


Che succede se non impugni nei termini di legge la cartella esattoriale di Equitalia (termini che, di norma, corrispondono a 60 giorni)? L’atto diventa definitivo e non può essere più contestato. Ma non solo: rimani per 10 anni soggetto al rischio di un pignoramento, di un fermo o di un’ipoteca. Questo perché, secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro [1], che riprende quanto detto l’anno scorso dalla Cassazione [2], Equitalia ha ben dieci anni di tempo per riscuotere l’imposta se il contribuente non impugna la cartella di pagamento entro i termini.

Dopo tale scadenza, gli atti diventano autonomi titoli esecutivi e i crediti vantati dagli enti impositivi non sono più contestabili.  
In ogni caso, se l’esecuzione forzata avviene un anno dopo la notifica della cartella, Equitalia ha l’obbligo di inviare un sollecito di pagamento (cosiddetta “intimazione ad adempiere”). Tale sollecito, però, vale solo nel caso di avvio di un pignoramento, e non anche all’ipoteca o al fermo auto che sono invece misure cautelari.  
In ogni caso, il contribuente che abbia omesso di impugnare la cartella non potrebbe opporsi contro l’intimazione ad adempiere, altrimenti sarebbe come far rivivere i tempi di opposizione alla cartella, ormai scaduti.

A tutto voler concedere potrebbe opporsi al pignoramento se non preceduto da detta intimazione.  
Da ciò deriva che i crediti vantati dagli enti impositori non sono più contestabili una volta scaduto il termine per contestare la cartella e che i titoli esecutivi, così formati, mantengono la loro efficacia per dieci anni.   A fare da apripista a questo orientamento era stata l’anno scorso la Cassazione [2]: un precedente richiamato puntualmente dall’Agenzia delle Entrate ogni volta che viene citata in giudizio. Con tale pronuncia la Corte ha stabilito che la definitività dell’atto impositivo, determinata dall’estinzione della causa, è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione.

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