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  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3784 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • nuove truffe - concorsi - premi gratis

    Gustavo 4767 giorni fa nel gruppo Segnalazioni Truffe e Frodi Online

    segnalo in questo thread le ultime truffe ricevute in mail : eccovene una fresca fresca:

    image

     

    EUROMILLONES LOTERIA INTERNATIONAL CALLE CORDOBA NO 21 PLANTA 2Є 28014, MADRID, SPAIN DAL: VICE PRESIDENTE. DIPARTIMENTO DELLA PROMOZIONE E PREMIO INTERNAZIONALE ?REF: KN/7721458/08 ?LOTTO: 1000488/NN ATTN: BENEFICIARIO, RE: NOTIFICAZIONE PREMIO, ULTIMO AVVISO Siamo lieti di informarla del rilascio dei risultati della Lotteria Internazionale del “EUROMILLONES SWEEPSTAKE tenuta il giorno 01 Aprile2011. I risultati sono rilasciati il giorno 03 Aprile 2011. Il Suo nome unito al seguente numero di biglietto - 031-1127-841 con numero di serie 3214-07 ha estratto i seguenti numeri fortunati di 09-22-37-39-41-49-19-2 che di conseguenza ha vinto la terza categoria. Lei ha Vinto, и quindi approvato/riconosciuta ad una somma di Ђ750,210 (SETTE CENTO CINQUANTA MILA, DUECENTO DIECI EUROS) in contanti attribuita al file con ? di RIF: KN/7721458/08,Congratulazione!!! Il Suo fondo и ora depositato con societа di sicurezza assicurato al suo nome. Le chiedo di non divulgare pubblicamente la vincita di questo premio finchй il reclamo sia ottenuto e il pagamento effettuato al suo conto nominative, questo и dovuta ad una miscela di nomi e numeri ed и anche una parte del nostro protocollo di sicurezza per evitare un doppio reclamo o di un infondato profitto di questa programma dai partecipanti. Tutti i partecipanti sono stati selezionati attraverso un sistema di ballottaggio computerizzato estratta da 25,000 nomi dalla America, Asia, Africa, Europa, Canada and Nuova Zelanda come parte della nostra programma promozionale internazionale. Siamo fiduciosi che con una parte del Suo premio, parteciperа al nostro lotteria internazionale di fine anno con un elevato palo di Ђ1.8miliardo. Per iniziare il suo reclamo, la prego di contattare il suo agente di reclamo, SIG, LUIS FERNANDEZ Direttore operazioni estero della Societа di Sicurezza OCASO GRUPO SEGUROS S.A al numero di TEL: 0034 634 122 937 FAX: 0034 911 820 194,E-mail(ocasogruposeguros@consultant.com), per l’elaborazione e rimessa del suo premio in contante ad un designato conto bancaria della sua scelta. Si ricorda, tutti I premi in contanti devono essere reclamati non oltre la data del giorno 06 MAGGIO del 2011. Oltre questa data, i fondi saranno ritornati al MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA come non reclamato. Inoltre, per la sua informazione, il 10% della sua somma apparterа al suo agente di reclamo come parte della loro commissione. Questa commissione verrа pagato alla Societа di Sicurezza OCASO GRUPO SEGUROS S.A. solo dopo aver ricevette il premio di fondo al suo conto designato. Contattare il proprio agente designato. VINCENTE NUMERO DI RIFERIMENTO:-……………….. NUMERO DI LOTTO:- ................... NOME:-………………….. INDIRIZZO:-……………………. TELEFONO E MOBILE:-…………………. FAX:-……………………….. ETA:-…………………………. SESSO OCCUPAZIONE:-……………………… PAESE:-……………………. Fax (se disponibile) per: OCASO GRUPO SEGUROS S.A. SIG,LUIS FERNANDEZ TEL:0034-634-122-937 FAX:0034-911-820-194 E-mail: ocasogruposeguros@consultant.com La signora,Lisa Sanchanz (Lotteria coordinatore) Della Commissione internazionale della Lotteria

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